Area Marina Protetta

AMP/Natura 2000 / ZTB

I diversi strumenti normativi per la tutela ambientale marina tendono a definire tre modalità di protezione:

Preferendo uno strumento rispetto ad un altro, si rischia di mettere a confronto sistemi di tutela distanti e con finalità diverse. In realtà ogni strumento di tutela ha una ragione d’essere e la scelta dell’Area Marina Protetta è connessa a specifiche ragioni di funzionalità sul contesto ambientale marino del Conero.

In questa sezione vorremmo: definire il concetto di protezione ed approfondire la conoscenza dei singoli strumenti di protezione, per poter valutare con cognizione, il miglior mezzo per la tutela dell’area marina della costa del Conero.

Cosa è un area protetta

La definizione più generale e accreditata di area protetta è fornita dal IUCN,  International Union for Conservation of Nature (si veda https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about ) che identifica tale istituzione come “un’area terrestre o marina dedicata specificatamente alla protezione e al mantenimento della biodiversità e delle risorse naturali e culturali associate, e gestita attraverso  strumenti giuridici o altri mezzi efficaci” (IUCN, 1994) poi specificata come “uno spazio geografico ben definito, riconosciuto, dedicato e gestito, attraverso strumenti giuridici o altri mezzi efficaci, per conseguire nel lungo periodo la conservazione della natura con i servizi dell’ecosistema ed i valori culturali ad essa associati” (IUCN, 2008). In questa definizione si ha una sottolineatura del concetto di efficacia della gestione che rappresenta un importante criterio per l’identificazione e l’istituzione delle aree protette (Convenzione sulla Diversità Biologica, 1993).

Secondo IUCN (2008) le finalità dell’area protetta sono:

Mission, “perché l’area protetta esiste?”:

A1. protezione di ambienti incontaminati e delle forme di vita selvaggia;

A2. preservazione della diversità genetica e delle specie viventi (biodiversità);

A3. Protezione specificità naturali/culturali;

A4. Mantenimento di servizi ambientali;

A5. Conservazione delle tradizioni e della cultura del luogo.

Finalità intrinseche, “perché è importante conservare?”:

B. Educare alla conservazione delle risorse naturali e dei valori culturali;

C. Ricerca scientifica e monitoraggio delle condizioni dell’ecosistema.

Altre finalità. “l’area protetta favorisce il benessere della società?”

D. Ricreazione e turismo (compatibile);

E. Stimolo allo sviluppo economico (compatibile).

Aree Marine Protette (AMP)

Le Aree Marine Protette (AMP), sono ambienti marini, oppure marino-costieri che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biologiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Sono Istituite ai sensi delle leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell’ambiente. 

Ogni area è suddivisa in tre tipologie di zone con diversi gradi di tutela, denominate A, B e C, a cui si aggiunge una quarta zona, denominata D (introdotta dalla legge del 1991), destinata a ricomprendere le precedenti Zone in un contesto unitario per creare delle “buffer zone”-aree cuscinetto, destinate ad una fruizione attenta e alla valorizzazione. L’intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (zona A), applicando in modo rigoroso i vincoli stabiliti dalla legge. Con le zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione e con la zona D una valorizzazione, attuando, attraverso i Decreti Istitutivi, delle eccezioni (deroghe) a tali vincoli al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione ed uso sostenibile dell’ambiente marino. Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche e riportate nella cartografia allegata al Decreto Istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale[1]

Il  Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contiene la denominazione e la delimitazione dell’area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione; in particolare individua (http://www.minambiente.it/pagina/aree-marine-istituite) gli obiettivi di conservazione della biodiversità, di gestione della pesca, di tutela e valorizzazione. Nelle aree marine protette è assolutamente vietato abbandonare rifiuti. Le seguenti attività sono soggette a regolamentazione variabile: pesca sportiva, pesca professionale, immersione subacquea, ingresso con mezzi di trasporto inquinanti (imbarcazioni a motore, moto, automobili). La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione.

Hanno un Ente di gestione di livello locale che elabora un piano di gestione con un Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione .

Il sistema di controlli e autorizzazioni è dall’ente di gestione coordinato con il Corpo delle Capitanerie di Porto, a cui è specificamente demandata la sorveglianza, nonché con le Polizie Locali e dal Corpo dei Carabinieri Forestali che operano nell’area marina di interesse.

Sono un’area protetta IUCN di varie categorie a seconda della zonizzazione e del piano di gestione:

le aree A possono essere: Categoria Ia. Riserva Naturale Integrale, con finalità prevalenti scientifiche e di tutela della natura; Categoria II: Parco Nazionale, con finalità prevalenti di protezione degli ecosistemi e attività ricreative; Categoria III: Monumento Naturale, con finalità prevalenti di conservazione di specificità dell’ambiente naturale.

le aree B possono essere: Categoria III: Monumento Naturale, con finalità prevalenti di conservazione di specificità dell’ambiente naturale; Categoria IV: Area per la gestione di habitat/specie, con finalità prevalenti di conservazione attraverso interventi di gestione; Categoria V: paesaggi terrestri e marini protetti, con finalità prevalenti di tutela del paesaggio e attività ricreative.

le aree C possono essere Categoria V: paesaggi terrestri e marini protetti, con finalità prevalenti di tutela del paesaggio e attività ricreative; Categoria VI: Area per la gestione sostenibile delle risorse, con finalità prevalenti di  uso sostenibile degli ecosistemi naturali.

rete Natura 2000

I siti appartenenti della rete Natura 2000 marini, sono individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, conosciuta come Direttiva “Habitat”, recepita nella nostra legislazione con il DPR n. 357/97, che ha lo scopo principale di promuovere il mantenimento della biodiversità e la protezione degli habitat naturali, attraverso la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC), e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, conosciuta come Direttiva “Uccelli”, modificata con Direttiva Uccelli Selvatici 2009/147/CE, recepite rispettivamente con Legge n.157 dell’11 febbraio 1992 e Legge N. 96 del 4 giugno 2010, per la salvaguardia degli uccelli selvatici. I siti della rete Natura 2000 sono individuati concretamente in base alla presenza di habitat e specie, definite di interesse comunitario, in quanto ritenute in pericolo, vulnerabili, rare, o endemiche, e come tali bisognose di particolare attenzione, data la specificità biologica e il grado di sfruttamento sullo stato di conservazione.

Sono dotati di un piano di gestione di pertinenza della Regione (sviluppato dalla?ente di gestione) e un ente di gestione locale o regionale.

Il sistema di controlli e autorizzazioni è eseguito dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dal Corpo dei Carabinieri Forestali che operano nell’area marina di interesse.

Sono una area protetta IUCN di Categoria IV: Area per la gestione di habitat/specie, con finalità prevalenti di conservazione attraverso interventi di gestione.

Zone di tutela biologica (ZTB)

Le zone di tutela biologica sono aree di mare protette, in genere vaste aree di mare aperto, create per salvaguardare e ripopolare le risorse marine sono istituite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  Secondo la classificazione IUCN sono Aree Protette di Categoria VI, cioè un’area per la gestione sostenibile delle risorse, in questo caso la risorsa ittica per il consumo umano

Le zone di tutela biologica , sono stabilite ai sensi dell’articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, “Disciplina della pesca marittima” e dell’articolo 98 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima”. Il provvedimento che istituisce le zone di tutela biologica, individuate dalle coordinate geografiche, disciplina l’esercizio delle attività compatibili per il ripopolamento della flora e della fauna ittica. Le Zone di tutela biologica sono elementi importanti nella predisposizione dei Piani di Gestione previsti dal Regolamento CE 1967/2006.

Con il D.M. del 9 marzo 2006, è stato costituito il Comitato di Gestione (CG) delle zone di tutela biologica (ZTB) con il compito di consentire, con un’ottica di carattere strategico complessivo, la regolamentazione dell’attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo di tutte le zone di tutela biologica. Il CG delle ZTB ha terminato la prima parte dei lavori stilando un documento che prevede specifiche misure di protezione nelle aree in cui si concentrano stadi critici delle popolazioni ittiche di alcune fra le principali specie demersali e laddove vengono localizzate aree di ripopolamento naturale.

Nelle Zone di Tutela Biologica è vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l’anno ed in tutte le zone di tutela biologica. È vietato l’esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita da Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (si veda ad esempio: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1262).